Note riassuntive
sulle norme che regolano
la pubblicazione di ritratti

(diritto di immagine - articolo 10 Codice Civile ed articolo 96 legge 633/41)

1) Ritratto
Le persone hanno avuto da sempre il diritto ad opporsi alla pubblicazione del loro ritratto, in rispetto del diritto di ciascuno a restare "non conosciuti al pubblico" (e quindi, lasciare la propria immagine conosciuta alla sola propria sfera privata), se lo si desidera. 
Questo concetto non e' stato introdotto con la legge sulla privacy, ed e' norma in vigore gia' da molti decenni. 

Molto riassuntivamente: 
Se le persone fotografate non sono personaggi famosi, e' sempre buona norma potere provare il fatto che siano consenzienti alla pubblicazione. Per avere questa "prova", la soluzione piu' lineare  e' quella di fare firmare un'autorizzazione semplice-semplice, che non allarmi. 
Perfetta anche una semplicissima liberatoria come questa: "Io sottoscritto Pinco Pallino autorizzo la pubblicazione delle immagini che mi ritraggono".
Possono essere usati anche altri sistemi (ad esempio video di backstage) per raccogliere prova dell'assenso. Il fatto che si sia consenzienti alla ripresa non contiene automaticamente autorizzazione alla pubblicazione.
Vedi questa specifica playlist (clicca qui)

Per esempi e descrizione delle casistiche, vedi questa pagina


Se desideri vedere dei brevi interventi parlati, a spiegazione di queste tematiche, trovi pubblicati su youtube:
1) Il concetto di base per la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione (model release);
2) Il caso specifico del personaggio noto;
3) Eccezioni che permettono la pubblicazione.

La Legge 633/1941 riporta una sezione (capo 5, sez. 2) interamente dedicata al rispetto dell’immagine delle persone ritratte.

A dispetto del fatto che la sezione conti tre soli articoli di interesse per il fotografo, in realta' su di questo punto della Legge nascono spesso numerosissime contestazioni; le cause intentate per inadempienze relative a queste sezioni sono molto piu' numerose di quelle relative ad abusi in altri aspetti.

Il concetto portante di questa sezione è espresso all'articolo 96: "il ritratto di una persona non puo' essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente".

L'indicazione e' inequivocabile: fatte salve alcune particolari e circoscritte eccezioni, chi veda pubblicato il proprio ritratto fotografico senza essere consenziente a tale utilizzo pubblico, puo' opporsi.

La conseguenza immediata e' particolarmente importante per i free lance che realizzano varie immagini di reportage, e le cedono poi a riviste ed agenzie; in assenza delle condizioni che ora vedremo nel dettaglio, un simile "uso" dei volti altrui richiede il possesso di quello che viene definito il "release", cioè il permesso scritto alla pubblicazione. Del "release" non e' possibile fare a meno in caso di utilizzo commerciale e pubblicitario, ed è prudente che esista anche per i fini editoriali anche minori, anche se la consuetudine è quella di confidare nell’efficacia del cosiddetto "diritto di cronaca" e, soprattutto, nell’intelligenza delle persone ritratte.

I Soci possono utilizzare le numerosissime varianti di releases messe a loro disposizione in QUESTA SEZIONE (clicca qui), ed inviate periodicamente per email al loro recapito personale.

Molto riassuntivamente:

NON OCCORRE ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE:

Esiste una nutrita casistica di eccezioni. Vediamole sinteticamente.

  1. Se si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell'ambito della sfera della sua notorieta', e con fini di informazione. Ai fini informativi e di cronaca, cioe', il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dello spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) puo' essere pubblicato senza necessità del consenso della persona ritratta. 
    La Cassazione ha tuttavia evidenziato come questa norma possa ritenersi valida solo se la "notorietà" della persona in oggetto è riferita al contesto dove avviene la pubblicazione. 
    Inoltre, sempre la Cassazione evidenzia come il prevalente fine di lucro annulli questa concessione (quindi: bene per i fini informativi, come articoli di cronaca e pubblicazioni librarie, no nei casi di merchandising o pubblicita').

  2. Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. E il caso, ad esempio, dei trattati medici, o di patologia, o di antropologia. Ovviamente, dato che l'immagine non deve essere lesiva della dignita' della persona ritratta, anche in questo caso la persona puo' opporsi, o richiedere la non riconoscibilità del volto.

  3. Se la pubblicazione e' motivata da fini di giustizia o polizia. Ecco come immagini di cittadini non pubblici, divengano lecitamente pubblicabili.

  4. Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal contesto. Attenzione: NON sono liberamente pubblicabili i ritratti eseguiti in luoghi pubblici, ma le immagini che, avendo come soggetto principale il luogo pubblico, o l'avvenimento pubblico, incidentalmente riportino come riconoscibili anche i volti di persone li' presenti.

Si tenga presente che sono vietate le riprese di obiettivi militari (stazioni, aeroporti, caserme, ecc.), di materiali bellici e proprietà di Esercito, Marina, Aeronautica, ecc., e dei loro appartenenti in servizio (da un regolamento interno dei Carabinieri).

Al di la di queste restrizioni, comunque, non esiste alcuna legge che vieti di fotografare i privati.

Capita quotidianamente il caso per il quale dei privati ritratti in occasione di pubbliche manifestazioni si ribellino all'idea di essere stati ripresi, ed impongano la loro volonta', fino al limite di impadronirsi del rullino o della scheda di memoria, o di pretendere di distruggerli.

Questa situazione e', legalmente parlando, un abuso. Il fotografo spesso tende a subire, sia quando non si senta sicuro del suo diritto, sia quando l'interlocutore... sia piu' grosso di lui.

In realta', per Legge, la ripresa dei privati non e' proibita, mentre lo puo' essere la pubblicazione del ritratto.

Quando, tuttavia, questo "ritratto" non e' un primo piano, ma un'immagine di un momento pubblico, all'interno della quale sia riconoscibile una persona, la fotografia diviene anche pubblicabile senza il consenso del ritratto. In sostanza, se il soggetto della fotografia e' l'avvenimento e non la persona, come, ad esempio, la manifestazione studentesca, o un momento delle corse dei cavalli all'Ippodromo, ed - all'interno dell'immagine - sono riconoscibili delle persone, costoro non possono accampare alcun diritto in nome della Legge sul diritto d'autore.

Attenzione!!! Nessuno di questi casi, tuttavia, risulta applicabile se l'immagine in oggetto e' in qualche modo lesiva della dignità della persona ritratta.

RIASSUMENDO, A PROPOSITO DI PRIVACY E RITRATTI

1) Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41).

2) Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l’uso e' solo giornalistico, l’indicazione del punto a) si puo' ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Per default non possono mai essere pubblicate immagini di minori che possano, direttamente od indirettamente, essere di detrimento al minore.

3) Per pubblicare con finalita' giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.

4) Occorre autorizzazione in ogni caso se la pubblicazione puo' risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull'orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (vedi)

5) Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalita' promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.

6) Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica.

7) Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, NON e' proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini. Se il cliente chiede di cancellare i suaoi dati, questo deve essere fatto gratuitamente. Se il cliente chiede la consegna degli originali o dei files, deve pagare un compenso.

 

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